Art. 15.

      1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 18. - (Concessione di aree e di banchine). - 1. L'autorità portuale, con le modalità definite d'intesa con la regione, dà in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'autorità portuale o, laddove non istituita, dell'autorità marittima la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a

 

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mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee, anch'essi da considerare a tale fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati a operazioni di imbarco e di sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

          a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e di controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

          b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare.

      2. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle autorità portuali relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
      3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì indicati i criteri cui devono attenersi le autorità portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie.
      4. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e di banchine alle normative comunitarie.
      5. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorità portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

 

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      6. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 5 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.
      7. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:

          a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

          b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

          c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

      8. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione.
      9. Il mancato esercizio diretto della concessione modifica l'atto concessorio di cui al comma 5 dell'articolo 6 e presuppone l'autorizzazione dell'autorità portuale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, lettera h), sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 15.
      10. L'autorità portuale, o, laddove non istituita, l'autorità marittima, è tenuta a effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 7, lettera a).

 

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      11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 7, lettera a), senza giustificato motivo, l'autorità portuale, o, laddove non istituita, l'autorità marittima, revoca l'atto concessorio.
      12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e agli stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale».